Cassazione penale, sez. II, 21/10/2015, (ud. 21/10/2015, dep.12/11/2015), n. 45218). Per quanto riguarda invece l'acquisto di un prodotto con marchio contraffatto non si configura, secondo le Sezioni Unite, l'illecito penale di cui all'art. 712 c.p. quanto piuttosto l'illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35 e ciò per tre specifiche ragioni: dapprima mentre la norma del codice individua il soggetto agente con chiunque la norma amministrativa lo identifica nel solo acquirente finale; in relazione all'oggetto, stante l'alto grado di specificità dell'espressione "cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale" rispetto alle "cose provenienti da delitto" di cui all'art. 648 cod. pen.; 3) valga inoltre quale elemento indiziante finanche l'eliminazione dell'espressione "senza averne accertata la legittima provenienza", la cui assenza determina in modo inequivoco l'allargamento dell'ambito applicativo dell'elemento psicologico dell'agente (Cass. pen., Sez. Unite, ud. 19 gen
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